A N F - Assegno per il Nucleo Familiare
L’assegno per il nucleo familiare è un importo erogato dall’INPS, per mezzo del datore di lavoro, ai lavoratori dipendenti subordinati.
LA DOMANDA
Dal 01.04.2019 non è più possibile compilare il modello ANF/DIP SR16 e presentare al proprio datore di lavoro, ma è obbligatorio l'invio online del modello.
Per poter inviare la domanda è necessario aver richiesto e ricevuto il PIN sul portale dell'INPS al sito www.inps.it come indicato in questo articolo:
https://consiglidipendenti.blogspot.com/2019/06/perche-richiedere-il-pin-allinps.html.
Dopo aver ottenuto il PIN e aver effettuato l'accesso, potete trovare il servizio per l'invio della domanda ANF scrivendo nella barra di ricerca: Assegno per il nucleo familiare - ANF
Dopo effettuato l'accesso è possibile effettuare una nuova domanda, consultare quelle trasmesse o effettuare una domanda di variazione
IL PERIODO
Il periodo della domanda è dal 1° luglio dell’anno corrente al 30 giugno dell’anno successivo.
[Esempio: 01/07/2019 – 30/06/2020]
DATI DA INDICARE
Nel modello devono essere indicati i vostri dati anagrafici
i dati dei componenti del nucleo familiare
il reddito percepito nell'anno precedente
[Esempio: se il periodo è 01/07/2019 – 30/06/2020, deve essere indicato il reddito 2018]
Il reddito da inserire è la somma dei redditi imponibili a fini fiscali, (indicati nella Certificazione Unica consegnata dal datore di lavoro oppure indicati nella dichiarazione dei redditi) percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare, quindi, la somma dei redditi del marito e della moglie.
FIG. 9. Certificazione Unica, pagina 2
Non sono da indicare per il calcolo dell’ANF: il TFR, l’indennità di trasferta esente, l’indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, pensionati di inabilità ai minori invalidi non deambulanti.
ATT.NE Il reddito complessivo deve essere costituito per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente o pensione.
L'IMPORTO
L'importo dell’assegno viene determinato sulla base di apposite tabelle che l’INPS provvede ad aggiornare annualmente, in base alla variazione percentuale dell’indice ISTAT medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’importo spetta anche durante il periodo di prova e di preavviso, le assenze dovute a ferie, festività non domenicali, congedo matrimoniale, infortunio, malattia, maternità obbligatoria e facoltativa, cassa integrazione.
L’assegno spetta in misura intera, vincolata alla continuità del rapporto di lavoro per:
- ogni mese di lavoro, se ha effettuato almeno 104 ore se operaio e 130 se impiegato;
- ogni settimana se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato;
- ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.
VARIAZIONI
Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.
ARRETRATI
Gli assegni si possono richiedere fino a 5 anni arretrati e devono essere richiesti direttamente al datore di lavoro presso il quale si è dipendenti (o si era, a seconda del periodo richiesto).
In nessun caso è possibile richiedere gli assegni arretrati, per periodi lavorati in un’altra impresa, al nuovo datore di lavoro.
AUTORIZZAZIONE ANF
In situazioni particolari (nucleo con coniugi separati o divorziati, genitori conviventi non coniugati, etc.), per inserire determinati familiari nel nucleo nella domanda, dovrà essere richiesta l'autorizzazione all'Inps, nel dettaglio, per i seguenti soggetti:
- Fratelli, sorelle e nipoti;
- Figli di genitori divorziati o separati legalmente (propri o del coniuge);
- Figli nati fuori del matrimonio riconosciuti dall'altro genitore;
- Figli dell’altro coniuge nati da precedente matrimonio sciolto per divorzio;
- Figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, per i nuclei familiari numerosi;
- Nipoti minori a carico del nonno o della nonna richiedente;
- Familiari residenti all'estero;
- Familiari disabili (in assenza di certificazione sanitaria).
L'autorizzazione può essere richiesta anch'essa solamente online.
Il percorso è lo stesso della domanda ANF ma dovrete cliccare sulla funzione Assegno per il nucleo familiare (ANF): Autorizzazioni
Solamente dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte dell’ente (emissione del modulo ANF43) si potrà presentare la domanda al datore di lavoro e percepire l’assegno per il nucleo familiare.
RECATEVI AL PATRONATO
se non avete ancora il PIN o non vi sentite sicuri, potete rivolgervi a un patronato (ufficio che troverete presso i sindacati o i CAF autorizzati) che vi assisteranno nell'invio della domanda.
Anche se non obbligatorio, consiglio di farvi dare copia della ricevuta di trasmissione e soprattutto copia del modello compilato con tutti i dati e di consegnare la documentazione all'ufficio paghe della vostra ditta.
Così da velocizzare la fase di inserimento dei dati da parte degli impiegati.
articolo aggiornato al 18.06.2019
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